ART.1 DENOMINAZIONE E SEDE

È costituita, ai sensi della legge n. 266/91, l’associazione di volontariato denominata “Comitato Cittadino Aeroporto Crotone” con sede a Crotone.

L’associazione non ha fine di lucro, ha carattere volontario e democratico e la sua attività è mirata alla partecipazione, solidarietà e pluralismo.

Gli eventuali avanzi devono essere destinati direttamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui all’art. 2.

La durata dell’associazione è illimitata.

La sede dell’associazione potrà essere mutata con deliberazione dell’Assemblea dei soci.

ART.2 OBIETTIVI E FINALITA’

L’organizzazione di volontariato, nel perseguimento dei propri obiettivi si propone di agire per:

  • la riapertura dell’aeroporto “Pitagora” e fare in modo resti funzionante;
  • la mobilità crotonese in generale poiché l’aeroporto senza un sistema di intermodalità non può essere raggiungibile ed essere volano per il territorio.
  • Partecipare ad iniziative alla tutela e difesa del territorio.

Le attività di cui sopra sono svolte dall’associazione prevalentemente tramite le prestazioni spontanee, personali e gratuite dei propri aderenti.

L’attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall’associazione le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti di un apposito regolamento economale eventualmente stabilito dall’assemblea dei soci. Ogni forma di rapporto economico con l’associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo è incompatibile con la qualità di socio.

L’associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse.

Per il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità l’associazione cercherà di creare sinergie ed unione anche tra le varie istituzioni pubbliche affinché si lotti per il diritto alla mobilità.

L’associazione è assolutamente apartitica.

ART.3 RISORSE ECONOMICHE

L’associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

1)      contributi degli aderenti e di privati;

2)      contributi dello Stato, di enti e istituzioni pubbliche o di Organismi internazionali;

3)      donazioni e lasciti testamentari;

4)      entrate patrimoniali;

5)      entrate derivanti da convenzioni o da cessioni di beni o servizi;

6)      entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;

7)      beni mobili o immobili pervenuti all’associazione a qualsiasi titolo.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle eventuali quote associative annuali, stabilite dall’Assemblea dei soci e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall’assemblea che ne determina l’ammontare.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L’associazione deve impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART.4 BILANCI

L’anno finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio, entro la data del 30 aprile, il Comitato Direttivo sottopone il bilancio consuntivo all’approvazione dell’Assemblea dei soci.

Entro il mese di dicembre, il Comitato Direttivo sottopone il bilancio preventivo per l’anno successivo all’assemblea dei soci per l’approvazione.

Esso deve essere depositato presso la sede dell’associazione entro i quindici giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

ART.5 I SOCI

L’associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.

L’adesione all’associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso ed i casi di esclusione.

All’interno dell’associazione ciascun iscritto potrà decidere liberamente se partecipare in maniera attiva alla vita della stessa registrandosi come socio ordinario o supportare la causa in maniera più libera la stessa.

I soci sostenitori non verranno, pertanto, coinvolti nelle decisioni da prendere ma saranno invitati alle assemblee e potranno intervenire attivamente al dibattito.

Non è possibile prevedere alcuna differenza di trattamento fra i soci ordinari riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell’associazione.

Salvo diversamente indicato nel presente statuto col termine socio si intenderà il socio ordinario.

ART.6 CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

L’ammissione a socio ordinario e sostenitore è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati.

Sulle domande di ammissione si pronuncia il Comitato Direttivo, le eventuali reiezioni debbono essere motivate.

Il Comitato Direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nei rispettivi registro soci distinguendoli tra ordinario e sostenitore.

La qualità di socio si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso.

L’esclusione dei soci è deliberata dall’Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo per comportamento contrastante con gli scopi dell’associazione e per persistenti violazioni degli obblighi statutari.

Il socio ordinario decade automaticamente in caso di mancato versamento della eventuale quota associativa annua la quale è intrasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non rivalutabile.

Prima di procedere all’esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica tranne che per l’ipotesi di decadenza per morosità per la quale l’esclusione si perfeziona automaticamente con il decorrere del termine previsto per il pagamento.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

ART.7 DOVERI E DIRITTI DEI SOCI

Tutti i soci ordinari sono obbligati:

1)      ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

2)      a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell’associazione;

3)      a versare l’eventuale quota associativa di cui al precedente articolo;

4)      a prestare la loro opera a favore della associazione in modo personale, spontaneo e gratuito.

5)      essendo l’associazione apartitica in caso di intenzione di un socio di candidarsi politicamente lo stesso rimane all’interno dell’associazione ma non può rivestire incarichi associativi dall’inizio del suo impegno politico fino a 12 mesi dopo la fine dello stesso.

Tutti i soci ordinari hanno diritto:

1)      a partecipare effettivamente alla vita dell’associazione,

2)      a partecipare all’Assemblea con diritto di voto;

3)      ad accedere alle cariche associative;

4)      a prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell’associazione con possibilità di ottenerne copia.

ART.8 ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Sono Organi dell’associazione:

1)      l’Assemblea dei soci,

2)      il Comitato Direttivo;

3)      il Presidente;

4)      il Collegio dei Revisori se deliberato dall’assemblea;

5)      il Collegio dei Probiviri se deliberato dall’assemblea.

L’elezione degli Organi dell’associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.

Gli organi dell’associazione sono composti da membri che vengono eletti durante un’assemblea formalmente istituita.

Un membro per ricoprire una carica all’interno dell’associazione non deve ricoprire alcuna carica in altra associazione per non creare situazioni di conflitto.

Ogni carica associativa è ricoperta a titolo gratuito salvo il diritto al rimborso delle spese vive effettivamente sostenute in ragione dell’incarico ricoperto.

ART.9 ASSEMBLEA

L’Assemblea è composta da tutti i soci ed è l’organo sovrano dell’associazione. Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni socio non potrà ricevere più di tre deleghe.

L’Assemblea si riunisce in seduta ordinaria su convocazione del Presidente almeno due volte l’anno e ogniqualvolta lo stesso Presidente o il Comitato Direttivo o almeno un decimo degli associati ne ravvisino l’opportunità.

L’Assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell’associazione ed in particolare:

1)      approva il bilancio consuntivo e preventivo;

2)      elegge il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, gli altri componenti del Comitato Direttivo e degli eventuali Collegio dei Revisori e Collegio dei Probiviri;

3)      delibera l’eventuale regolamento interno e le sue variazioni;

4)      delibera l’esclusione dei soci;

5)      delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Comitato Direttivo.

L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento dell’associazione.

Sia l’Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi da altro membro del Comitato Direttivo eletto fra i presenti.

Le convocazioni sono effettuate mediante avviso scritto o strumenti di comunicazione elettronica (fax, e-mail, ecc.) da recapitarsi ai soci almeno 6 giorni prima della data della riunione contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione o in alternativa mediante analogo avviso da affiggersi nella sede sociale ovvero tramite locandina, almeno 10 giorni prima della data dell’Assemblea.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

L’Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci.

In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti la modifica dello statuto, lo scioglimento dell’associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo per la quale è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Le delibere assembleari devono essere pubblicate mediante affissione nella sede del relativo verbale ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell’Assemblea tenuto dal Segretario.

ART.10 COMITATO DIRETTIVO

Il Comitato Direttivo è formato da 9 membri, nominati dall’Assemblea dei soci fra i soci medesimi.

I membri del Comitato Direttivo rimangono in carica 24 mesi e sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi. Possono fare parte del Comitato esclusivamente i soci maggiorenni.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Comitato Direttivo decadano dall’incarico, il Comitato medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell’intero Comitato; nell’impossibilità di attuare detta modalità il Comitato può nominare altri soci che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea che ne delibera l’eventuale ratifica.

Ove decada oltre la metà dei membri del Comitato, l’Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Comitato Direttivo.

Al Comitato Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

1)      curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;

2)      predisporre il bilancio preventivo e consuntivo;

3)      deliberare sulle domande di nuove adesioni;

4)      provvedere agli affari di ordinaria amministrazione non spettanti all’Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.

5)      decidere le linee guida per il raggiungimento degli scopi dell’associazione e poi sottoporle eventualmente in Assemblea in caso di questioni di estrema importanza;

Il Comitato Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Comitato medesimo eletto fra i presenti.

Il Comitato Direttivo è convocato di regola almeno due volte l’anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando la maggioranza dei consiglieri né faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, da comunicarsi almeno cinque giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Comitato Direttivo.

I verbali di ogni adunanza del Comitato, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

ART.11 IL PRESIDENTE

Il Presidente ha il compito di presiedere il Comitato Direttivo nonché l’Assemblea dei soci ed è eletto democraticamente in assemblea.

La sua carica dura 24 mesi.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell’associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente o, in assenza, al membro del Comitato più anziano d’età.

Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Comitato Direttivo e, in caso d’urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva che egli dovrà contestualmente convocare.

ART.12 IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri, eventualmente nominato, è composto da 3 membri nominati dall’Assemblea dei soci fra i soci stessi.

Il Collegio dei Probiviri, di propria iniziativa o su richiesta scritta di un organo dell’associazione o di singoli soci, valuta eventuali infrazioni statutarie compiute da singoli soci e dagli organi dell’associazione, proponendo i provvedimenti del caso al Comitato Direttivo e all’Assemblea.

Il Collegio inoltre svolge funzioni arbitrali per la risoluzione di eventuali controversie tra organi dell’associazione, se concordemente richiesto dalle parti.

ART.13 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei conti, eventualmente nominato, è composto da 3 membri nominati dall’Assemblea anche fra i non soci.

Il Collegio nomina al proprio interno un Presidente.

Il Collegio dei Revisori controlla l’amministrazione dell’associazione e la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili. Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Comitato Direttivo e dell’Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio preventivo e consuntivo.

ART.14 SCIOGLIMENTO

In caso di scioglimento per qualunque causa, l’associazione devolve il suo patrimonio ad altre organizzazioni di volontariato con finalità identiche o analoghe.

ART.15 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.

Esente dall’imposta di bollo e di registro ai sensi dell’art. 8, legge n. 266/91.